Pos obbligatorio: ecco quando scatta la sanzione
Due note della Guardia di finanza specificano quando scattano le multe e per quali violazioni nei casi di mancata accettazione dei pagamenti con il Pos, obbligatori dallo scorso 30 giugno

Dallo scorso 30 giugno esercenti e professionisti devono obbligatoriamente accettare pagamenti con carte di debito, credito o prepagate tramite Pos. Tale obbligo, che riguarda anche le attività del fuoricasa, è stato accompagnato da sanzioni per gli inadempienti, anche queste entrate in vigore a partire dalla stessa data. La legge prevede infatti una multa di 30 euro più il 4% del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento elettronico (leggi Pos obbligatorio: dal 30 giugno scattano le sanzioni). Una doppia penalità che viene comminata indipendentemente dall’ammontare del pagamento, quindi per esempio anche per un semplice caffè.

Ma quando si applica la sanzione e quando invece non è prevista? A far luce su questi punti dirimenti sono arrivate due istruzioni della Guardia di finanza diramate ai reparti territoriali dal capo del III Reparto Operazioni del Comando generale, Giuseppe Arbore, che chiariscono i dubbi sulle modalità con le quali le penalità vengono applicate e le regole da seguire per evitarle.

Quando scatta la doppia penalità

Il primo aspetto fondamentale che i due documenti chiariscono è che la sanzione scatta solamente se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dall’esercente o dal professionista. Quindi se il locale non è provvisto di Pos, ma il cliente paga in contanti senza manifestare la volontà di pagare con carta o bancomat, allora non si presentano le condizioni necessarie per infliggere la multa.

Sanzioni solo se si rifiutano le carte

Altro punto importante che viene chiarito è quali tipologie di pagamento debbano essere obbligatoriamente accettate. A tale riguardo l’istruzione spiega che «l’indicazione dei mezzi di pagamento elettronici la cui accettazione dà luogo all’applicazione della sanzione deve ritenersi tassativa». Questo significa che, fermo restando il diritto del consumatore di scegliere come saldare il dovuto, il rifiuto di accettare pagamenti elettronici provoca una sanzione solamente se il pagamento elettronico avviene tramite una delle tre modalità specificate dalle legge: ovvero carte di debito, di credito e prepagate. Sono quindi esclusi dalle sanzioni i pagamenti non accettati che il cliente vorrebbe effettuare con altri strumenti alternativi al contante, come Satispay, Paypal e simili.

Niente multa in caso di malfunzionamento

Inoltre, precisano i documenti, la multa non va comminata «casi di oggettiva impossibilità tecnica», che si verifica, come specificato dal testo, quando si presentano «comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici». A tale accertamento possono provvedere, oltre ai finanzieri, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Dopo la contestazione della violazione ai trasgressori, il rapporto con la prova delle contestazioni eseguite viene trasmesso al Prefetto della provincia dove è stata commessa la violazione. Tutte le violazioni ravvisate insieme all’importo della sanzione applicata saranno registrate all’interno del software Ares della Guardia di finanza.

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